Statuto
Entrato in vigore il 1 gennaio 2008
Articolo 1
Il GRUPPO NAZIONALE DI MINERALOGIA (GNM) si
propone di promuovere e di coordinare iniziative didattiche e scientifiche
atte a far progredire le conoscenze di carattere sia fondamentale che
applicativo nel campo della Mineralogia, e in particolare di:
costituire il punto di riferimento per quanto
attiene la Mineralogia nei confronti dei vari organismi nazionali ed
internazionali; promuovere e divulgare la cultura mineralogica ad ogni
livello, anche attraverso l'organizzazione di scuole, convegni e giornate di
studio; svolgere funzioni di informazione e di coordinamento per gli
aderenti per quanto attiene le iniziative di interesse della Mineralogia.
Articolo 2
Il Gruppo riunisce coloro che svolgono attività
didattica e/o di ricerca nel settore della Mineralogia. Possono fare domanda
di adesione al Gruppo i laureati dipendenti da Università, Musei ed Enti
pubblici e privati. Ogni sede designa un referente, che cura la diffusione
delle comunicazioni del Consiglio Direttivo ed è portavoce delle proposte di
sede.
Articolo 3
Le domande di adesione devono essere inoltrate
al Presidente ed approvate dal Consiglio direttivo; l’adesione viene
confermata con cadenza triennale, entro tre mesi dal rinnovo del Consiglio
Direttivo. È automatica l’accettazione della domanda di adesione al G.N.M.
dei docenti universitari e dei ricercatori di enti pubblici di ricerca
afferenti ai settori di ricerca riportati nell’allegato A; per questi non è
richiesta la conferma triennale dell’adesione e pertanto continuano a far
parte del G.N.M. fino a esplicita richiesta di esclusione. Per gli altri
casi, il Consiglio Direttivo valuterà le domande di adesione sulla base
documentata dell’attività didattica e/o di ricerca svolta dal richiedente
nel settore della Mineralogia. Adeguamenti dell’allegato A che si rendano
necessari per interventi legislativi e/o regolamentari non comportano
modifiche statutarie.
Articolo 4
Gli organi del Gruppo sono:
l’Assemblea degli aderenti; il Consiglio
Direttivo; il Presidente.
Articolo 5
L’Assemblea degli aderenti ha compiti di
indirizzo generale; si riunisce, su convocazione del Presidente, in via
ordinaria ogni tre anni con punto obbligatorio all’Ordine del Giorno
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo; l’assemblea degli aderenti viene
convocata dal Presidente, ogniqualvolta se ne verifichi l’opportunità, su
iniziativa del Presidente stesso, sentito il Consiglio Direttivo, o su
richiesta scritta di almeno un terzo degli aderenti. L’Assemblea è valida
con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza semplice degli
aderenti. Ogni partecipante può produrre un massimo di tre deleghe; per
l’elezione del Consiglio Direttivo vengono espressi due nominativi. I
simpatizzanti di cui all’art. 9 possono partecipare all’assemblea senza
diritto di voto.
Articolo 6
Il Consiglio direttivo è costituito da 5
aderenti al G.N.M., eletti dall’Assemblea degli aderenti. Rimane in carica
per tre anni, ed ha il compito di:
eleggere al proprio interno il Presidente;
realizzare gli indirizzi indicati dall’Assemblea degli aderenti; organizzare
giornate di studio, scuole di approfondimento su temi di Mineralogia,
convegni scientifici; dibattere temi di interesse per la comunità
mineralogica; tenere aggiornati l’elenco ufficiale degli aderenti e l’elenco
dei simpatizzanti di cui all’articolo 9; favorire la circolazione
dell’informazione tra e con gli aderenti. I membri del Consiglio Direttivo
non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.
Articolo 7
Il Presidente è eletto ogni tre anni dal
Consiglio Direttivo appena eletto e non può restare in carica per più di due
mandati consecutivi; egli ha il compito di:
- rappresentare il GNM;
- coordinare l'attività del GNM;
- mantenere i rapporti con altre
organizzazioni scientifiche e con i gruppi informali di Scienze della
Terra;
- convocare l'Assemblea degli aderenti ed il
Consiglio direttivo, fissando l'ordine del giorno delle riunioni.
Nel caso in cui l’urgenza di alcuni problemi
non consenta la convocazione dell’Assemblea, il Presidente consulta il
Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Le eventuali modifiche al presente statuto, ivi
compreso lo scioglimento del Gruppo, devono essere deliberate mediante
referendum, valido con una partecipazione di almeno 2/3 degli aderenti, con
la maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le modalità di svolgimento del
referendum sono definite dal Consiglio Direttivo in carica e comunicate dal
Presidente agli aderenti.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo in carica, oltre alla
lista degli aderenti al G.N.M., cura una lista di simpatizzanti che
riceveranno tutte le comunicazioni relative all’attività del Gruppo e
saranno invitati a partecipare alle iniziative didattico-scientifiche
organizzate. Alla lista dei simpatizzanti possono chiedere di essere
iscritti tutti coloro che, pur operando a vario titolo nel settore
mineralogico, non presentano i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del
presente Statuto. I simpatizzanti, non facendo parte dell’Assemblea degli
aderenti, non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
Allegato A
Settori di Ricerca per cui è automatica
l’accettazione della domanda di adesione al G.N.M. e non è richiesta la
conferma triennale dell’adesione stessa e pertanto continuano a far parte
del GNM fino a esplicita richiesta di esclusione: SSD GEO06 settore
università; SSD GEO06 settore enti pubblici di ricerca.
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