Art. 1
La "Società Italiana di Mineralogia e Petrologia Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore ETS" (di seguito l'Associazione), che trae origine dalla Società Mineralogica Italiana, già avente sede in Pavia e riconosciuta giuridicamente con decreto reale 12 dicembre 1940, n. 1901, ha lo scopo socialmente utile di favorire, coordinare, divulgare e valorizzare gli studi e le ricerche tese al progresso della conoscenza in tutti i settori delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche in senso lato, sia nell'ambito della ricerca di base sia nelle sue applicazioni (da ora in poi Scienze Mineralogiche e Petrologiche). L'associazione promuove inoltre affiliazioni con altre associazioni scientifiche e culturali rivolte a discipline affini, attraverso attività comuni in conformità allo Statuto.
L'indicazione di "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" e l'acronimo "ETS" potranno essere utilizzati ed inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, di seguito indicato anche - per brevità - CTS), dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria.
Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione ed all'attività dell'Associazione.
Art. 2
L'Associazione nell'esercizio della propria attività, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, può liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti, costituire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.
L'Associazione, inoltre, può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Il Consiglio di Presidenza può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione.
In via esclusivamente secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale; tali "attività diverse" devono essere deliberate e determinate dal Consiglio di Presidenza e svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.
Art. 3
L'Associazione, la cui durata è illimitata, esercita le proprie attività di cui all'art. 2 verso i soci e non soci, senza discriminazione politica, di sesso, etnia, lingua, cultura, religione, ceto sociale.
Art. 4
L'Associazione pone la sua sede legale in Pisa.
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio di Presidenza può stabilire l'istituzione di sedi secondarie e locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
Art. 5
Il Patrimonio è costituito:
Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di cui all'Art. 2 e per il perseguimento degli scopi statutari.
Art. 6
L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro il 31 (trentuno) maggio di ogni anno il Consiglio di Presidenza predispone il Rendiconto dell'esercizio precedente ai sensi dell'art. 13 Codice del Terzo Settore. Il Consiglio redigerà, unitamente al bilancio, la Relazione di Missione ed il bilancio previsionale dell'esercizio in corso.
Tali documenti saranno approvati dall'Assemblea entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.
In caso di superamento delle soglie dettate dall'art. 14 del C.T.S. o comunque dalla legge, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore il Bilancio sociale redatto in base ai criteri stabiliti dalla legge.
È vietata la distribuzione a qualsiasi titolo, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale.
Art. 7
L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio di Presidenza. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 (sessanta) giorni.
Art. 8
Possono essere soci le persone fisiche, enti senza scopo di lucro o altri Enti del Terzo settore che condividono le finalità dell'Associazione, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, dandone atto nella domanda di ammissione. La domanda di ammissione è sottoposta al Consiglio di Presidenza, che può non accettarla, dandone motivata comunicazione al soggetto richiedente, solo nel caso, per le persone fisiche, che queste manifestino o abbiano manifestato idee o tenuto comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione; per le associazioni ad enti, nel caso che le finalità statutarie dei medesimi risultino incompatibili con quelle dell'Associazione. Contro la decisione del Consiglio è ammesso, da parte del soggetto richiedente, il ricorso al Collegio dei Probiviri. Il nuovo socio versa, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che è annualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
Ogni ente e organizzazione regolarmente iscritto è rappresentato dal suo legale rappresentante o da un suo delegato.
Gli associati che non avranno provveduto al versamento della quota associativa entro il 31 (trentuno) marzo saranno considerati dimissionari.
I soci godono dell'elettorato attivo e passivo ed hanno diritto di voto decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati.
I soci che prestano la loro opera come volontari presso l'Associazione vengono assicurati secondo quanto previsto dall'art. 18 CTS.
Ogni socio può richiedere al Presidente del Consiglio di Presidenza di esaminare i libri sociali senza arrecare pregiudizio all'Associazione o comunque senza rendere difficoltosa la gestione dell'attività associativa.
Art. 9
L'Associazione comprende tre categorie di soci:
Art. 10
La qualifica di associati si perde per: dimissioni, rinuncia, morosità (dichiarata dal Consiglio), indegnità (sancita dall'Assemblea).
Per morosità si intende l'accertata omissione del versamento della quota associativa annua.
Art. 11
Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza, il Presidente, l'Organo di controllo, il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea dei soci elegge i membri degli altri Organi dell'Associazione fra i propri associati.
Nessun compenso è dovuto ai membri degli organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'Organo di controllo.
Art. 12
La riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.
Le decisioni degli associati possono essere adottate anche mediante consultazione scritta e/o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche tramite votazioni on-line che assicurino il riconoscimento degli associati. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso o diniego o astensione alla stessa.
Il Consiglio di Presidenza indica la data entro cui far pervenire la decisione dell'associato, la quale non può essere inferiore a 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della richiesta e della relativa documentazione.
Il Consiglio di Presidenza, alla scadenza prefissata, raccoglie tutte le votazioni e pubblica i risultati delle votazioni sul sito internet dell'Associazione, e ne redige apposito verbale.
Art. 13
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Dell'Assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati. Ciascun socio partecipante all'Assemblea può essere delegato a rappresentare un massimo di tre o cinque soci impossibilitati a partecipare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 CTS. Le deleghe debbono risultare da atto scritto e non possono essere attribuite a membri del Consiglio di Presidenza o di controllo né a dipendenti della Associazione. Nel processo verbale dell'Assemblea si dà atto del numero dei soci presenti, sia in proprio che per delega. Hanno diritto di intervenire, con voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso.
Art. 15
Il Consiglio di Presidenza è l'organo amministrativo dell'associazione; esso si compone di un numero di dieci membri, compresi il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
I membri del Consiglio di Presidenza durano in carica tre anni e sono eleggibili al massimo per due mandati consecutivi.
In caso di dimissioni, decesso o grave impedimento di un membro del Consiglio diverso dal Presidente, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida all'Assemblea; il membro "cooptato" decade, in assenza di convalida, decorsi 90 (novanta) giorni dalla nomina.
Art. 16
Il Consiglio di Presidenza è convocato, per scritto o per e-mail, dal Presidente almeno due volte l'anno, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Il Consiglio di Presidenza deve essere convocato quando ne è fatta motivata richiesta scritta da parte di almeno due membri dello stesso.
Le sedute, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente (in caso di assenza o impedimento del Presidente), sono valide con la presenza della effettiva maggioranza dei membri del Consiglio di Presidenza.
Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede; delle sedute del Consiglio di Presidenza si redige un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
I membri del Consiglio possono essere dislocati anche in luoghi diversi, dovendosi comunque ritenere svolta la riunione nel luogo di presenza del Presidente o del Segretario, purché si tratti di luoghi collegati in via audio e video, siano osservati il metodo della collegialità ed il criterio della parità di trattamento e purché sia consentito:
i) al Presidente: di accertare l'identità personale e la legittimazione di ciascun intervenuto; di regolare svolgimento della riunione; di constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) al Segretario: di apprendere senza difficoltà e documentare senza incertezze gli accadimenti ed i deliberati della riunione; iii) ai componenti del Consiglio di Presidenza: di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla simultanea votazione su ciascuno degli argomenti proposti, nonché di produrre documenti.
Art. 17
Art. 18
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza. In caso di comprovata urgenza il Presidente esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio soggetti pertinenti agli argomenti in discussione dandone preventiva comunicazione nell'avviso di convocazione.
In caso di dimissioni, decesso o grave impedimento del Presidente, questi sarà eletto tra i Soci in un'Assemblea appositamente convocata.
Art. 19
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee, controfirma i verbali e gli atti ufficiali firmati dal Presidente, provvede alla corrispondenza d'ufficio e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
In caso di impedimento temporaneo del Segretario la redazione dei verbali è affidata ad uno dei Consiglieri su designazione del Presidente.
Il Tesoriere provvede alla gestione del patrimonio secondo le deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea in conformità delle disposizioni del Presidente. Cura la riscossione delle quote sociali e degli altri proventi dell'Associazione, provvede alla tenuta della contabilità, prepara i bilanci, tiene aggiornati gli inventari e su mandato del Presidente effettua gli incassi ed i pagamenti. Il Tesoriere potrà essere coadiuvato, nell'esercizio delle sue attribuzioni dagli altri Consiglieri, dal personale dipendente dell'associazione o da consulenti esterni.
In caso di vacanza della carica di Segretario o Tesoriere, il Consiglio di Presidenza nomina tra i propri membri un sostituto temporaneo e provvede a convocare con urgenza l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Segretario o Tesoriere. Il nuovo eletto durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Presidenza e potrà essere rieletto per un ulteriore mandato.
Art. 20
In caso di superamento dei limiti dimensionali sanciti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, o comunque in ogni caso in cui la legge lo preveda, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, che vigili sull'osservanza della legge e dello
Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo, in caso di nomina, rimane in carica per tre anni e può essere rieletto senza limiti di tempo.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Si applicano gli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo Settore.
Art. 21
Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi e relative alle decisioni di rifiuto all'ammissione di nuovi soci adottate dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, sono devolute, per i casi non vietati dalla Legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri eletto dall'Assemblea.
Detto Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, il cui lodo, ex bono et aequo, sarà inappellabile.
Art. 22
Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza o di almeno il dieci per cento dei Soci, l'Associazione può articolarsi in Sezioni per aree omogenee di interessi scientifici.
Ogni Socio, all'atto dell'iscrizione o del rinnovo, può esprimere la sua volontà di afferire alle Sezioni istituite.
Ciascuna Sezione è presieduta da un Coordinatore, al quale è affidata anche la rappresentanza italiana presso gli organismi internazionali del settore. Ogni Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza, dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi.
Ciascuna Sezione ha un Coordinamento di Sezione composto da almeno cinque membri eletti dai Soci afferenti alla Sezione come stabilito dal Regolamento. Tali membri restano in carica per non più di tre anni, sono rieleggibili, ma non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive.
Art. 23
Il presente Statuto, vincolante per tutti gli associati, può essere modificato, su proposta del Consiglio di Presidenza, con deliberazione dell'Assemblea e la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.
La decisione di modifica deve essere assunta a maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 25
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia.
Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione a partire dall'iscrizione al Registro stesso.
Art. 1 - Denominazione e acronimo
La "Società Italiana di Mineralogia e Petrologia Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore ETS" adotta per gli atti non ufficiali la denominazione abbreviata di "Società Italiana di Mineralogia e Petrologia" e l'acronimo di SIMP.
Art. 2 - Logo
Il Logo della SIMP porta scritto all'interno "Società Italiana di Mineralogia e Petrologia" e nella parte centrale è raffigurato il profilo di Plinio il Vecchio in forma di disegno vettoriale tratto dall'opera realizzata per la SIMP da Renato Guttuso.
Art. 3 - Associazione
Coloro che vogliono associarsi devono presentare domanda d'iscrizione, in forma scritta e/o telematica (domanda on-line), nella quale dovrà risultare la chiara volontà di rispettare rigorosamente le norme che regolano la vita sociale, il domicilio di riferimento, i dati anagrafici e fiscali, l'indirizzo di posta elettronica e ogni altra indicazione utile ai fini della gestione dell'elenco soci. Nella domanda dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali e all'invio delle notifiche da parte della Società. Per i Soci istituzionali (persone giuridiche) che desiderano iscriversi sarà il legale rappresentante a presentare la domanda d'iscrizione e a rappresentare il Socio istituzionale negli organi della Società.
L'accettazione della domanda di associazione sarà formalizzata alla prima riunione utile del Consiglio di Presidenza che si terrà successivamente all'avvenuto versamento della quota associativa.
L'associazione alla Società decorre sempre dal 1° gennaio dell'anno in corso, qualunque sia il momento nel quale la domanda di ammissione sia stata accolta. Le domande presentate nel secondo semestre possono tuttavia decorrere, se richiesto, dall'anno successivo.
Art. 4 - Quota sociale
L'ammontare della quota sociale è stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza.
Ogni anno, con congruo anticipo, i soci ricevono dalla Segreteria l'invito a versare la quota sociale entro la data di scadenza (31 dicembre) ed, eventualmente, il promemoria di scadenza dell'iscrizione (31 marzo).
Art. 5 - Diritti dei Soci
I Soci individuali (persone fisiche) e un rappresentante per ciascuno dei soci istituzionali se in regola con le quote sociali hanno il diritto di:
Ai fini dei rapporti economici fra la SIMP e soci dimissionari, le dimissioni hanno effetto immediato dalla data della comunicazione, salvo diversa indicazione del socio, e comunque non possono essere retroattive.
Art. 8
Tutte le cariche sociali sono gratuite. I membri del Consiglio di Presidenza hanno la facoltà di chiedere il rimborso delle spese sostenute per intervenire alle Riunioni del Consiglio di Presidenza o per altri eventuali viaggi legati alle loro funzioni nella SIMP. Analogo trattamento può essere riservato ad altri soci che sono stati incaricati ufficialmente dalla SIMP.
Art. 9 - Rinnovo delle cariche sociali
Per il rinnovo delle cariche sociali, ferme restando le norme statutarie, il Presidente indice le votazioni da espletarsi in Assemblea o mediante votazioni on-line entro un mese della scadenza delle cariche sociali.
Le candidature sono individuate dal Consiglio di Presidenza e definite in numero possibilmente doppio rispetto ai posti disponibili. Tale elenco sarà inviato ai soci entro due mesi dalla data delle elezioni. Eventuali altre candidature dovranno pervenire da parte di un gruppo di almeno 50 Soci al Presidente entro 45 giorni dalla data delle elezioni.
Il Vice Presidente in carica è, di regola, candidato alla carica di Presidente per il triennio successivo. Ai soci dovrà essere data comunicazione di tutte le candidature contestualmente alla indizione delle elezioni. Ogni socio potrà votare due nominativi per i consiglieri di presidenza e un nominativo per ciascuna delle altre cariche, fra le candidature espresse; qualsiasi voto al di fuori delle candidature sarà considerato nullo.
Contestualmente all'avviso di indizione di votazioni, sia a fini deliberativi sia consultivi, dovranno essere indicati modalità, luogo e data delle votazioni e dello scrutinio, che verrà effettuato da un'apposita Commissione formata da tre soci individuati dal Consiglio di Presidenza.
Nel caso di votazioni on-line la commissione si potrà riunire presso la Segreteria della SIMP per svolgere pubblicamente lo scrutinio. In alternativa, i membri potranno essere in collegamento telematico tra loro e con la Segreteria per le operazioni di scrutinio. Nel caso in cui due membri della commissione afferiscano alla stessa sede, questa potrà essere scelta come sede dello scrutinio ed il terzo membro potrà partecipare ai lavori via collegamento telematico.
Art. 10
Le pubblicazioni della SIMP sono: 1) European Journal of Mineralogy (EJM); 2) Elements – An International Magazine of Mineralogy, Geochemistry and Petrology (Elements); 3) Plinius (Plinius).
Art. 11
EJM viene gestito sulla base di un accordo stipulato tra le Associazioni mineralogiche francese, tedesca, spagnola e italiana e di un contratto che le predette associazioni hanno stipulato con una casa editrice. Eventuali modifiche al contratto devono essere approvate dall'Assemblea, salvo delega dell'Assemblea stessa al Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio di Presidenza nomina uno dei Chief Editors e il proprio rappresentante nel Managing Committee dell'EJM. Entrambi durano in carica tre anni e sono riconfermabili, di norma per un massimo di due mandati consecutivi. Il rappresentante della SIMP nel Managing Committee rappresenta a tutti gli effetti la stessa in tutti gli aspetti organizzativi e finanziari previsti dall'accordo tra le Associazioni e dall'accordo tra le Associazioni e la Casa Editrice.
Il rappresentante prende ogni decisione nell'ambito di detti accordi e delle disponibilità finanziarie già concordate. Per le decisioni che esulano da questo contesto definito, egli elabora proposte che saranno valutate dal Consiglio di Presidenza e, se necessario, dall'Assemblea.
Il rappresentante della SIMP nel Managing Committee e il Chief Editor vengono invitati, limitatamente alle questioni di pertinenza, alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Art. 12
Elements viene gestito sulla base di un accordo stipulato con l'Executive Committee della rivista in base al quale la SIMP è una Participating Society e pertanto ha un proprio rappresentante nell'Executive Committee stesso.
Il rappresentante della SIMP è nominato dal Consiglio di Presidenza e resta in carica per tre anni, riconfermabili, di norma per un massimo di due mandati consecutivi. Il suo ruolo, in base all'accordo sottoscritto, gli consente di partecipare alle decisioni di carattere finanziario e alla nomina dei Principal Editors e Managing Editor di Elements, a nome della SIMP.
Il rappresentante della SIMP nell'Executive Committee è invitato, limitatamente alle questioni di pertinenza, alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Art. 13
Plinius è gestito dal Consiglio di Presidenza tramite un Responsabile ed un Comitato Editoriale nominati ad hoc per la durata di tre anni, rinnovabili, di norma per un massimo di due mandati consecutivi. Il Responsabile agisce secondo le direttive approvate dal Consiglio di Presidenza.
Il Responsabile è invitato, limitatamente alle questioni di pertinenza, alle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Art. 14
Il Consiglio di Presidenza nomina i rappresentanti della SIMP nei diversi organismi nazionali ed internazionali. Questi restano in carica tre anni, quando non altrimenti stabilito dalle norme degli organismi. I rappresentanti della SIMP sono riconfermabili, di norma per un massimo di due mandati consecutivi. Il Consiglio di Presidenza inoltre nomina di volta in volta i delegati SIMP ai Convegni nazionali ed internazionali. Tutte le nomine e le deleghe devono essere rese note nell'Assemblea immediatamente successiva.
Art. 15 - Sezioni
La SIMP nel perseguimento dei suoi obiettivi si avvale di Sezioni che hanno primariamente il compito di promuovere e coordinare le attività scientifiche, divulgative e organizzative di gruppi specifici disciplinari nell'ambito delle Scienze Mineralogiche e Petrologiche in senso lato, sia nell'ambito della ricerca di base sia nelle sue applicazioni. Le Sezioni operanti al momento dell'approvazione del presente regolamento sono costituite dai soci appartenenti ai seguenti Gruppi informali:
Ulteriori Sezioni possono essere attivate con le modalità previste dallo Statuto della Associazione.
I coordinatori delle sezioni partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Presidenza, fatto salvo che essi siano Soci, in regola con i pagamenti. Il Coordinatore della Sezione dovrà presentare al termine di ciascun anno solare una relazione delle attività svolte dalla Sezione
e una relazione programmatica delle attività della Sezione per l'anno successivo.
Una Sezione può venire disattivata su richiesta del Presidente con voto assembleare nel caso la sua attività si ponga in palese contrasto con i fini societari, o rechi nocumento all'immagine della Società o se tra i suoi afferenti vi sia meno del 10% di soci della SIMP.
Art. 16 - Commissioni
Le Commissioni sono organi collegiali che hanno la funzione di promuovere e organizzare le attività sociali di interesse generale e trasversale e di predisporre pareri e iniziative per il Consiglio di Presidenza. Ogni Commissione è retta da un Coordinatore e da un Comitato operativo, nominati dal Consiglio di Presidenza, tra i soci attivi della Società.
Il Coordinatore e il Comitato operativo delle Commissioni durano in carica tre anni e possono essere riconfermati di norma solo per un successivo mandato.
Art. 16 bis
Il presente regolamento può essere modificato mediante votazioni in Assemblea o votazioni on-line, a maggioranza assoluta dei votanti, su proposta del Consiglio di Presidenza o su richiesta scritta presentata alla Presidenza da almeno un quinto dei Soci.