Statuto

Statuto del Gruppo Nazionale GEORISORSE AMBIENTE E BENI CULTURALI (G.N. G.A.Be.C)

Approvato dall'Assemblea costituente il 30/ 09 /2003

Articolo 1

Costituzione del Gruppo Nazionale

È istituito il Gruppo Nazionale Georisorse, Ambiente e Beni Culturali (di seguito indicato come G.N. G.A.Be.C.), come libera aggregazione di studiosi che operano nei diversi campi di ricerca e didattica riferibili alla declaratoria del SSD GEO 09 approvata con D.M. del 4/10/2000 e che qui di seguito si riporta integralmente: Il settore studia: la prospezione, la modellizzazione, la valutazione geostatistica e geoeconomica, la valorizzazione delle materie prime minerali e la cartografia tematica; la caratterizzazione di minerali e rocce d'interesse industriale, dei loro analoghi sintetici e dei prodotti di trasformazione, la loro tecnologia, le applicazioni industriali; l'interazione con l'ambiente, le applicazioni archeometriche, la conservazione dei materiali lapidei utilizzati per opere d'interesse storico-artistico nonché il recupero ambientale. Il settore cura anche l'educazione scientifica e la didattica delle geoscienze.

Il G.N. G.A.Be.C. si propone di promuovere e di coordinare iniziative didattiche e scientifiche atte a far progredire le conoscenze nel campo dei Giacimenti Minerari e delle Applicazioni della Mineralogia e della Petrografia in particolare all'Ambiente ed ai Beni Culturali, e di:

a) svolgere funzioni di informazione e di coordinamento tra gli aderenti per quanto attiene le iniziative di interesse del G.N. G.A.Be.C.;
b) promuovere e divulgare la cultura del SSD GEO 09 ad ogni livello, anche attraverso l'organizzazione di scuole, convegni e giornate di studio;
c) rappresentare un interlocutore attivo verso le strutture didattiche, scientifiche ed organizzative nazionali, comunitarie e internazionali;
d) incentivare iniziative scientifiche tese ad individuare soluzioni tecniche per una corretta utilizzazione delle georisorse, compatibili con la gestione e tutela del territorio;
e) favorire iniziative dirette allo sviluppo delle applicazioni industriali nell'uso delle cosiddette materie prime seconde e marginali.

Articolo 2

Afferenti al Gruppo Nazionale

Il Gruppo riunisce coloro che afferiscono al SSD GEO 09. Agli stessi è riservato l'elettorato passivo del Presidente e della Giunta. Possono fare domanda di adesione al Gruppo:

1. docenti e ricercatori universitari che operano in settori culturalmente affini a quello del SSD GEO 09;
2. ricercatori di enti di ricerca pubblici e privati che espletano la propria attività di ricerca nel SSD GEO 09.

Le domande di afferenza devono essere inoltrate al Presidente ed approvate dalla Giunta; l'adesione viene confermata con cadenza triennale.

I nuovi aderenti al G.N. G.A.Be.C. possono esercitare il loro diritto al voto a partire dal Consiglio immediatamente successivo a quello in cui è stata accettata la loro adesione. Ogni sede universitaria indica un suo rappresentante, con il compito di diffondere ai colleghi le comunicazioni e le convocazioni. Il rappresentante è anche portavoce delle proposte formulate dalla sede.

Articolo 3

Organi del Gruppo Nazionale

Gli organi del Gruppo sono: a) Il Presidente; b) La Giunta; c) Il Consiglio.

Articolo 4

Il Presidente

Il Presidente del G.N. G.A.Be.C. ne ha la rappresentanza, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

a) rappresenta il G.N. G.A.Be.C. presso gli Organi ministeriali, universitari, scientifici e tecnici; cura i rapporti con gli altri gruppi informali operanti nel campo delle Scienze della Terra e con le Società Scientifiche;
b) convoca la Giunta almeno due volte l'anno e ne stabilisce l'ordine del giorno;
c) convoca il Consiglio almeno una volta all'anno e ne stabilisce l'ordine del giorno;
d) in collaborazione con la Giunta cura ed aggiorna l'elenco degli aderenti e ne assicura la diffusione presso tutte le sedi universitarie del G.N. G.A.Be.C.;
e) promuove iniziative culturali, scientifiche, didattiche, tecniche nell'interesse del G.N. G.A.Be.C., anche attraverso la costituzione di Commissioni di studio;
g) predispone una documentata relazione annuale che sottopone all'approvazione del Consiglio;
h) nomina tra i membri della Giunta il Vicepresidente.

Qualora l'urgenza dei problemi e la mancanza di tempo impediscano di convocare il Consiglio, il Presidente, ove possibile, convoca o consulta la Giunta. Il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza da portare a ratifica all'organo collegiale competente nella prima riunione utile.

Le candidature alla Presidenza devono essere notificate per iscritto al Decano della Giunta.

Articolo 5

Elezioni del Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nella prima votazione, ed a maggioranza relativa dei votanti, nella successiva;
2. Le due tornate possono svolgersi anche nello stesso giorno;
3. Il Presidente resta in carica tre anni solari ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
4. In prima applicazione del presente statuto le elezioni sono indette dal Coordinatore del Gruppo Informale. Successivamente dal Decano della Giunta almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente.
5. Il Decano invita il corpo elettorale a presentare le candidature, dandone ampia comunicazione anche per via telematica, e fissa le scadenze elettorali.
6. Il Decano proclama eletto il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza.
7. Il Presidente entra in carica all'inizio dell'anno solare successivo all'elezione.
8. In caso di anticipata cessazione le funzioni del Presidente sono assunte dal Decano della Giunta che provvede a indire nuove elezioni entro trenta giorni dalla cessazione del mandato. In caso di elezione per anticipata cessazione, il Presidente neo eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica per tre anni solari comprensivi di quello in cui è stato nominato.

Articolo 6

La Giunta

La Giunta coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni per le attività di rappresentanza, organizzazione e promozione. In particolare, esamina le richieste di adesione al G.N. G.A.Be.C..

1. La Giunta è composta da cinque membri.
2. I componenti della Giunta, eletti contestualmente al Presidente, restano in carica tre anni solari e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
3. La Giunta è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. Delle riunioni viene redatto apposito verbale che può essere consultato dai componenti del Consiglio. Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 7

Elezioni della Giunta

1. I componenti la Giunta sono eletti dal Consiglio a maggioranza relativa dei votanti. Risulteranno pertanto eletti i cinque membri del Consiglio che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il membro con maggiore anzianità anagrafica.
2. Ogni elettore può esprimere un solo nominativo.
3. Per le restanti modalità elettorali valgono quelle previste per l'elezione del Presidente.

Articolo 8

Il Consiglio

Il Consiglio, costituito da tutti gli aderenti al G.N. G.A.Be.C., ha compiti di indirizzo generale. E' convocato dal Presidente almeno una volta l'anno, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La riunione è valida con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza semplice dei membri del Consiglio, calcolata tenendo conto delle giustificazioni. Ogni partecipante può presentare un massimo di due deleghe. I componenti del Consiglio rappresentano l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti della Giunta e del Presidente.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti tra i componenti dell'elettorato passivo dell'art. 2. Sono compiti del Consiglio: a) eleggere il Presidente; b) eleggere i membri della Giunta. c) approvare la annuale relazione del Presidente; d) esprimere pareri ed elaborare proposte su problemi inerenti all'organizzazione della ricerca e della didattica; Tutte le deliberazioni del Consiglio sono approvate con la metà più uno dei voti dei presenti.

Articolo 9

Modifiche

1. Lo Statuto può essere modificato su motivata richiesta presentata da almeno un terzo dei membri del Consiglio. 2. Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio maggioranza assoluta degli aventi diritto. E' consentita la consultazione per via telematica.

Articolo 10

Norma transitoria

Sono mantenuti in carica il Coordinatore e la Segreteria eletti dall'ultima Assemblea fino al 31 dicembre 2003.